Chiusura domenicale per gli esercizi commerciali ma non per la ristorazione con consegna a domicilio: occorrono celeri chiarimenti. A sollecitarli è Antonino Trommino vice presidente dell’ordine commercialisti ed esperti contabili di Siracusa. “Il settore già gravemente penalizzato non può subire ulteriori danni”.
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La vita ai tempi del Coronavirus, fino ad una settimana fa per i siciliani era anche quella di ordinare un pranzo domenicale o una pizza serale nel giorno in cui, anche chi in questo periodo, fortunatamente, ha ancora un’occupazione, è libero da impegni lavorativi. Uno dei modi, questo, per evadere dalla triste realtà che ci circonda e che, purtroppo, per tantissime famiglie equivale alla perdita dei propri cari. Da una settimana sono vietate le consegne a domicilio domenicali. Lo prevede l’ordinanza emanata dal governatore Nello Musumeci il 19 marzo scorso, ma forse no. E, dunque, poiché la normativa si presta a diverse interpretazioni, a sollecitare chiarimenti è Antonino Trommino vice presidente dell’ordine commercialisti ed esperti contabili di Siracusa, a sostegno di una categoria, quella dei ristoratori che sta già patendo la grave crisi economica in corso e che cerca di non affogare lavorando con le consegne del cibo a domicilio.
“L’ordinanza contingibile e urgente numero 6 del 19 marzo del presidente della Regione siciliana, adottata a tutela della salute pubblica e contenente ulteriori misure restrittive conseguenti l’emergenza epidemiologica Covid-19, ha previsto all’art. 3, comma 2, “… la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole”. In conformità alla citata ordinanza, i sindaci di molti Comuni siciliani hanno, giustamente, allertato la cittadinanza sulle superiori restrizioni, pubblicando avvertenze dal seguente tenore: “Chiusura di tutti gli esercizi commerciali (eccetto farmacie ed edicole) con “sospensione consegne a domicilio”. Non ritienngo condivisibile – sottolinea Trommino -l’ aver ampliato il raggio di azione sulle sospensioni delle attività domenicali anche a tutte le consegne a domicilio (consegne, peraltro, non espressamente richiamate nell’ordinanza), avendo erroneamente generalizzato il settore delle consegne a domicilio “di tipo commerciale” riferite alle vendite di prodotti vari anche on-line (si veda anche il codice attività 82.99.99 “altri servizi di sostegno alle imprese” recentemente autorizzato al proseguimento dell’attività dal Decreto Mise del 25 marzo 2020, limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio dei prodotti), con quelle della ristorazione con consegna a domicilio autorizzate dal Dpcm dell’11 marzo (tutt’ora vigente), a norma dell’art.1, comma 1, punto 2), secondo periodo; in tale articolo – spiega il commercialista – si prevede espressamente che è consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto .
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La ristorazione con consegna a domicilio non rientra né letteralmente, né materialmente fra le attività di commercio, trattandosi di somministrazione di alimenti e bevande. Ed infatti, gli “esercizi commerciali” a cui fa letteralmente riferimento l’ordinanza, sono inseriti alla Lettera G commercio all’ingrosso e al dettaglio: In questa sezione vengono classificate le attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio (ossia vendita senza trasformazione) di ogni genere di beni, nonché la fornitura di servizi correlati alla vendita di merci. La vendita all’ingrosso e quella al dettaglio costituiscono le fasi finali della catena di distribuzione di merci. Sono incluse in questa sezione anche la riparazione di autoveicoli e di motocicli). Invece, le attività di ristorazione (anche a domicilio), sono contenute nella lettera I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione In questa sezione, secondo una nota esplicativa dell’Istat, sono incluse le strutture che forniscono alloggio per brevi periodi a visitatori e viaggiatori, nonché pasti e bevande pronti per il consumo. La quantità e i tipi di servizi complementari forniti dalle strutture di questa sezione possono variare ampiamente. è esclusa la preparazione di alimenti o bevande non pronte per il consumo immediato o vendute tramite canali di distribuzione indipendenti, ovvero tramite attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio …)”.
Pertanto la sospensione domenicale, estesa anche alle imprese di ristorazione con consegna a domicilio, che in questo difficile momento tentano di sostenersi economicamente proprio con tale attività rispettando le norme igienico-sanitarie per l’attività sia di confezionamento sia di trasporto così come indicato dal Dpcm dell’11 marzo del 2020, per il vice presidente dell’ordine dei commercialisti “appare del tutto errata”. Errata sotto il profilo dell’inquadramento normativo e l’aspetto operativo, laddove questo servizio, senza alcun pericolo di assembramenti di persone, rientrerebbe certamente fra quelli di pubblica utilità consentendo a molti cittadini di poter ordinare e consumare dei pasti senza necessità di spostarsi dalla propria abitazione con più frequenza per approvvigionarsi di alimenti e bevande. Per impedire la chiusura o sanzionare ingiustificatamente per le prossime giornate domenicali l’apertura delle attività di ristorazione con consegna a domicilio nonostante ne abbiano legittimo diritto – conclude Antonino Trommino – urge un chiarimento da parte degli Enti regionali preposti all’applicazione/controllo delle restrizioni e/o delle misure sanzionatorie che si fondi, non su interpretazioni allargate di senso comune, ma su precisi dettati normativi come sopra enunciati”.