Un’altra pietra d’inciampo lungo il già tortuoso cammino delle elezioni di secondo livello che, dopo oltre dieci anni, dovrebbero portare all’elezione dei presidenti dei sei liberi Consorzi comunali, e dei Consigli degli stessi Consorzi e di quelli delle tre città metropolitane.
Il presidente del Consiglio comunale di Ispica, Giambattista Genovese, assistito dall’avvocato costituzionalista catanese Agatino Cariola, ha infatti presentato un ricorso al Tar con il quale si lamenta la presunta incostituzionalità della legge, e si chiede il rinvio delle elezioni previste il 27 aprile.
Secondo i ricorrenti, le norme della legge Delrio che definiscono le modalità di votazione, violerebbero almeno 5 articoli della Costituzione.
Ad essere violato sarebbe il principio della “sovranità popolare” e dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, oltre a quelli che tutelano le pari opportunità nell’accedere alle cariche elettive.
Le elezioni prevedono infatti che a votare e ad essere eletti siano solo i sindaci e i consiglieri del Comuni che costituiscono l’area vasta.
Secondo l’avvocato Cariola, ad essere illegittimi sarebbero anche il cumulo di mandati politici, che si verificherebbe dopo le elezioni di consiglieri e presidenti, e il fatto che il voto di secondo livello “annichilisce il diritto a partecipare alla vita pubblica in condizioni di uguaglianza con tutti gli altri cittadini”.
Oggetto di contestazione è anche il voto ponderato.
La legge Delrio prevede infatti che i Comuni, sulla base del numero di abitanti, siano suddivisi in un numero di fasce che può arrivare a nove, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di ponderazione del voto, determinato calcolato sul rapporto tra il numero di abitanti della fascia e quello complessivo.
Tale coefficiente è poi corretto, con un sistema di calcolo piuttosto complesso, per fare in modo che nessuna delle fasce superi il 45% o il 35% del peso elettorale.
Per rendere possibile l’applicazione dei coefficienti, gli elettori voteranno utilizzando schede di colore diverso a seconda della fascia in cui rientra il proprio comune.
Nel ricorso si sostiene l’illegittimità costituzionale di questo sistema di elezione perché “il voto ponderato distorce in maniera squilibrata la rappresentanza a danno dei piccoli territori, dal momento che aumenta, rafforza ed esalta in maniera sproporzionata il peso politico dei comuni più grossi”.
L’avvocato Cariola sostiene inoltre che dal momento che gli enti di area vasta “non sono delle “assemblee societarie o condominiali, dove si vota in ragione della proprietà”, il voto ponderato “appare in netto contrasto” con la Costituzione.
Ora il Tar di Palermo dovrà decidere se accogliere la richiesta e sospendere il voto, rimandando alla Corte costituzionale per il parere di legittimità.
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