La Impregico può continuare a svolgere il servizio. L’impresa siracusana aveva chiesto l’annullamento della gara d’appalto. Per i giudici amministrativi, riguardo alla coincidenza del ruolo di Rup con le funzioni di commissario di gara, «esclusa ogni automatica incompatibilità».
Parola fine sullo scontro. Sul servizio d’igiene urbana si chiude lo scontro giudiziario tra Igm Rifiuti Industriali e Comune. Il Tar di Catania ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società siracusana, gestore del servizio nel biennio 2019-2020. Dunque via libera alla Impregico Srl di Taranto, l’impresa che dallo scorso 1 gennaio è aggiudicataria del servizio in quanto vincitrice della gara d’appalto espletata dall’Urega.
Cosa chiedeva la Igm. L’impresa siracusana, una delle cinque partecipanti alla gara ma piazzatasi solo all’ultimo posto, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale era stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, nonché di tutti gli atti di gara e in particolare della nota con la quale a luglio il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Bruno Zagami, che ricopre anche il ruolo di coordinatore comunale del terzo settore e di responsabile del servizio ecologia, aveva nominato se stesso come nuovo componente effettivo della commissione di gara, in sostituzione di un altro tecnico comunale. Una designazione che avrebbe prodotto, secondo la Igm, «un insanabile vizio e alterazione della genuinità e trasparenza della procedura». Per l’impresa ricorrente i ruoli di Rup e di membro della commissione di gara sarebbero incompatibili. E questo per «evitare commistioni tra la fase di predisposizione degli atti di gara e la fase di valutazione delle offerte».
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Il verdetto del Tar. Per i giudici amministrativi, invece, riguardo alla coincidenza del ruolo di Rup con le funzioni di commissario di gara (o di presidente della commissione giudicatrice) «deve escludersi ogni effetto di automatica incompatibilità». Anche il Tar dell’Emilia Romagna, in una sentenza dell’aprile scorso, ha chiarito che «non vi è una incompatibilità automatica tra la figura del Rup e quella di membro di commissione giudicatrice e l’eventuale incompatibilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, e dimostrata da parte di colui che deduce la condizione di incompatibilità». Peraltro – rilevano ancora i giudici amministrativi – «la posizione della società ricorrente si è isterilita nella contestazione del cumulo di funzioni (delle commistioni o sovrapposizioni), senza tuttavia nulla dire (anche solo in termini indiziari ovvero sintomatici) in merito al concreto condizionamento ovvero all’influenza circa l’esito della gara e all’effettiva incidenza sul giudizio in merito alle offerte (e, dunque, sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle stesse)». Dunque, come confermato anche dalla più recente giurisprudenza del Giudice di seconde cure, «sulla questione della nomina del Rup a membro o presidente di una commissione giudicatrice nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di una pubblica commessa la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel senso di escludere una incompatibilità automatica per il cumulo delle funzioni, per essere, invece, indispensabile procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto dell’esistenza di una qualche comprovata ragione di interferenza o condizionamento».
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La soddisfazione dell’amministrazione. La sentenza del Tar sgombra definitivamente le nubi che con il ricorso della Igm si erano addensate sulle procedure di appalto, con lo spettro di un annullamento che avrebbe comportato la ripetizione della gara. «Finalmente – sottolinea l’assessore all’ecologia Alessio Valenti – abbiamo a Lentini un servizio di igiene urbana che è frutto di una regolare gara d’appalto e di un progetto pensato per la differenziata e per gestire al meglio le criticità in città».
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