Dal 15 maggio al 31 ottobre scattano le misure di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi.
Il sindaco, infatti, ha emesso un’ordinanza, nella quale, durante il periodo indicato, è vietato: accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, combustione di residui vegetali agricoli e forestali, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; o usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boschive fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
I proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, devono eseguire il ripristino e la ripulitura dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno quindici metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza e dall’art. 29 del c.d.s. ultimo aggiornato.
“Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000”, si legge nell’ordinanza.