Con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi, ad oltre un mese dall’udienza tenutasi a Palermo il 20 giugno scorso, il Tar Sicilia ha respinto il ricorso del Comune di Augusta contro la soppressione dell’Istituto comprensivo Salvatore Todaro.
Saranno quindi tre e non più quattro gli istituti comprensivi di Augusta, come previsto nel piano di dimensionamento scolastico, pubblicato con il decreto dell’Assessore all’Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n. 01/Gab. del 4 gennaio 2024.
Come è noto, il decreto ha previsto, a partire dal prossimo 1 settembre, la perdita dell’autonomia scolastica di 75 scuole nella Regione, di cui 8 in provincia di Siracusa.
Il numero si riduce in realtà a 7 se si tiene conto del recupero del Verga dopo la sentenza del Cga di giugno 2023, che ha accolto il ricorso del comune di Siracusa contro l’accorpamento deciso nel piano di dimensionamento dello scorso anno.
Le scuole che perderanno l’autonomia sono tutti istituti comprensivi, due di Siracusa, una ciascuno di Augusta, Avola, Floridia, Lentini, Noto e Pachino.
Ad Augusta, il piano di dimensionamento ha disposto la soppressione dell’Istituto comprensivo ‘Salvatore Todaro’ i cui plessi saranno accorpati agli altri tre istituti comprensivi della città.
A partire dall’anno scolastico 2024/2025, quindi dal prossimo 1 settembre, il plesso centrale di via Gramsci sarà accorpato al Corbino, il Polivalente al Costa e Saline al Principe di Napoli.
La decisione era stata contestata dai docenti della scuola del quartiere Borgata che avevano anche scritto una lettera aperta alla città.
Contro il provvedimento il Comune di Augusta aveva presentato ricorso al Tar di Palermo.
Il ricorso è stato discusso lo scorso 20 giugno e la sentenza, che è scaricabile qui, è stata pubblicata nei giorni scorsi.
Nel ricorso il Comune di Augusta lamentava la “Violazione e falsa applicazione art. 3 comma terzo della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000”, sostenendo che “la popolazione scolastica dell’Istituto Todaro, pari a 640 alunni rispetta il limite dimensionale minimo previsto dalla legge e, per altro verso, che la distribuzione di tali alunni presso gli altri istituti comprensivi interessati determinerà il superamento del limite di legge di 900 alunni per ciascun Istituto, peggiorando complessivamente i servizi scolastici e l’offerta formativa oggi presente nel territorio comunale”.
Il Comune ha lamentato inoltre il “Difetto di istruttoria e di motivazione – contraddittorietà e illogicità manifesta – eccesso di potere per travisamento per erroneità e falsità dei presupposti – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e dal pubblico interesse – violazione dei criteri stabiliti dal D.A. n. 1543 del 02/08/2023 – violazione del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione tra enti pubblici”.
Secondo il Comune di Augusta, i decreti assessoriali “si discosterebbero dalla proposta presentata dai Sindaci in occasione della conferenza provinciale, senza minimamente rendere note le ragioni di tale decisione, senza garantire la contiguità degli edifici della medesima istituzione scolastica, la distribuzione di plessi in relazione al bacino di utenza e senza tenere conto degli effetti che tale decisione avrà sulla popolazione scolastica e, in particolare, sugli alunni affetti da disabilità”.
Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto.
Con un’altra sentenza lo stesso Tar ha invece accolto un analogo ricorso del Comune di Noto contro la soppressione dell’istituto comprensivo Aurispa.
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